CASSAZIONE 29 SETTEMBRE 2026, N. 25965: LA SEMPLICITÀ DELLA CAUSA NON GIUSTIFICA UNA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE DI LITE SOTTO I MINIMI TABELLARI

Nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, il Giudice non può ridurre i compensi oltre i limiti stabiliti dai parametri forensi, neppure quando la controversia sia di particolare semplicità.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 29 settembre 2026, n. 25965, che censura l’applicazione di un secondo abbattimento del 50% su compensi già determinati nella misura minima.

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ma conserva un significativo interesse pratico: chiarisce che la discrezionalità nella liquidazione giudiziale deve esercitarsi all’interno del sistema parametrico vigente e non può essere ampliata attraverso il richiamo alle disposizioni del precedente ordinamento tariffario.

1. Il caso: due riduzioni successive per una controversia ritenuta semplice.

La controversia riguardava l’accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento di una prestazione assistenziale. Il Tribunale di Cosenza, accolta la domanda, aveva condannato l’INPS al pagamento delle spese relative sia alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sia al successivo giudizio di opposizione, liquidandole complessivamente in 1.932 euro.
Per determinare tale importo, il Tribunale aveva applicato i parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, con riferimento allo scaglione compreso tra 5.200 e 26.000 euro.

Il Giudice del primo grado di giudizio, aveva quindi operato:

  • una prima riduzione del 50%, secondo i criteri dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014;
  • un’ulteriore riduzione della metà, richiamando l’art. 4 della legge n. 794 del 1942 e la particolare semplicità della causa, circoscritta alla verifica del requisito sanitario.

Il ricorso per cassazione investiva esclusivamente il capo sulle spese. La questione era dunque precisa: è consentito dimezzare nuovamente un compenso già liquidato secondo i minimi parametrici, sul presupposto della semplicità della controversia?
La risposta della Corte è negativa.

2. La decisione: il minimo parametrico non può essere ulteriormente dimezzato.

La Cassazione accoglie il ricorso, ribadendo che, nella liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, il limite alla riduzione dei valori medi costituisce un vincolo per il Giudice, non una semplice indicazione orientativa. Il richiamo alla particolare semplicità della causa non permette, pertanto, di applicare un secondo abbattimento ai sensi della legge n. 794 del 1942.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte provvede direttamente alla nuova liquidazione: 3.864 euro complessivi, di cui 1.168,50 euro per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio e 2.695,50 euro per l’opposizione, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione. Viene così eliminata la sola riduzione aggiuntiva illegittimamente applicata dal Tribunale.
La decisione non afferma un diritto automatico alla liquidazione secondo i valori medi: conferma, invece, che la possibilità di liquidare ai minimi non comprende il potere di scendere al di sotto di essi.

3. Dai parametri orientativi alle soglie inderogabili.

Per comprendere la portata della pronuncia occorre distinguere i diversi regimi normativi succedutisi nel tempo.

3.1 Il testo originario del D.M. n. 55 del 2014.

Nell’interpretazione della formulazione originaria del decreto, la Giurisprudenza di legittimità riconosceva al Giudice un più ampio margine di discrezionalità. La liquidazione compresa tra i valori minimi e massimi non richiedeva una specifica motivazione sulla misura del compenso; lo scostamento ulteriore poteva essere ammesso, purché adeguatamente motivato e senza attribuire somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale. (così Cass. 4 aprile 2024, n. 9048)
Il contrasto con l’indirizzo attuale è quindi soprattutto temporale: i precedenti che ammettevano una deroga motivata ai minimi devono essere letti alla luce della disciplina applicabile alle rispettive fattispecie e non possono essere trasferiti automaticamente alle liquidazioni soggette alle modifiche del 2018. (Cass. 04 aprile 2024, n. 9048; Cass. 18 gennaio 2024, n. 1965)

3.2 La svolta del D.M. n. 37 del 2018.

Il D.M. n. 37 del 2018 ha reso espresso il limite alla diminuzione dei valori medi, introducendo la formula secondo cui essi possono essere ridotti “in ogni caso non oltre il 50 per cento”. La modifica ha trasformato la soglia di riduzione in un limite inderogabile, restringendo il potere del Giudice di liquidare compensi inferiori ai minimi. (Cass. 21 marzo 2024, n. 7683)
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che si tratta di una scelta normativa intenzionale, diretta a circoscrivere la discrezionalità giudiziale e a garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione. (Cass. 18 gennaio 2024, n. 1965)
Nella ricostruzione del regime introdotto nel 2018 va, tuttavia, ricordata la specificità della fase istruttoria: per essa era prevista una riduzione massima del 70%, distinta dal limite ordinario del 50%. Le percentuali devono quindi essere individuate verificando il testo applicabile ratione temporis, senza sovrapporre le diverse versioni del decreto. (Cass. 4 aprile 2024, n. 9048).

3.3 Le modifiche del 2022 non riaprono la possibilità di derogare.

Il D.M. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, non ha attenuato l’inderogabilità dei minimi.
L’ordinanza in commento evidenzia, anzi, che la soppressione delle parole “di regola” ha ulteriormente ridotto il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Tale principio è stato confermato anche in un ulteriore pronuncia della Giurisprudenza di legittimità, che ricostruisce la continuità dell’indirizzo sull’inderogabilità delle soglie nella liquidazione giudiziale. (Cass. 4 dicembre 2025, n. 31680)

4. Il precedente specifico: niente seconda riduzione ai sensi della legge del 1942.

Il problema dell’utilizzo della legge n. 794 del 1942 per dimezzare ulteriormente i compensi era già stato affrontato in passato dalla Suprema Corte, la quale in tale occasione aveva escluso che, una volta applicata la disciplina parametrica vigente, fosse consentita un’ulteriore riduzione del 50% in forza della normativa del 1942. (Cass. 10 marzo 2021, n. 6556)
La stessa pronuncia aveva precisato che il valore della controversia, la sua semplicità e l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato corrispondono a elementi già considerati dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014: possono giustificare la riduzione dei valori medi nei limiti consentiti, ma non ulteriori abbattimenti sotto i minimi. (Cass. 10 marzo 2021, n. 6556)
Questo passaggio coglie il punto centrale anche della decisione del 2026: la semplicità della causa non può essere utilizzata due volte, dapprima per raggiungere il minimo e poi per giustificare un compenso ancora inferiore. (Cass. 10 marzo 2021, n. 6556)

5. La continuità con gli arresti più recenti.

L’ordinanza n. 25965 del 2026 richiama come precedente direttamente sovrapponibile la sentenza n. 19049 del 2025, collocandosi nella linea interpretativa delle pronunce nn. 24993, 10438 e 9815 del 2023, nonché n. 30154 del 2024. La Corte dà inoltre conto della continuità assicurata dalle decisioni nn. 27466 del 2025 e 22094 del 2026.
Il consolidamento dell’orientamento emerge anche dalle ordinanze n. 18389 e n. 20600 del 2025, nelle quali la Cassazione ribadisce che, per le liquidazioni soggette alla disciplina modificata nel 2018, non è consentito scendere sotto i valori minimi dello scaglione applicabile. (Cass. 6 luglio 2025, n. 18389; Cass. 22 luglio 2025, n. 20600)
La pronuncia in commento non rappresenta, dunque, un mutamento di indirizzo: costituisce una nuova e puntuale applicazione di un principio consolidato alla liquidazione delle spese nei procedimenti assistenziali articolati in accertamento tecnico preventivo e opposizione.

6. La compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

La Corte affronta anche il profilo della compatibilità dei limiti parametrici con le regole europee sulla concorrenza. Richiamando il precedente n. 19049 del 2025, individua tre elementi decisivi:

  • i parametri, pur predisposti dal Consiglio nazionale forense, sono sottoposti al vaglio dell’autorità statale;
  • resta distinta la possibilità di accordi tra le parti rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • l’inderogabilità persegue un interesse pubblico che trascende quello economico della categoria professionale.

La previsione di soglie minime nella liquidazione giudiziale viene quindi ricondotta a esigenze di tutela della qualità della prestazione e del diritto di difesa, non alla sola protezione del compenso del professionista. Anche con la su richiamata pronuncia del 2025, la Corte valorizza il collegamento tra adeguatezza della remunerazione, indipendenza del difensore e buona amministrazione della giustizia. (Cass. 4 dicembre 2025, n. 31680)
Il riferimento alla possibilità di accordi derogatori non va, peraltro, inteso come un’affermazione indiscriminata sulla validità di qualsiasi pattuizione: la più recente giurisprudenza di merito richiama espressamente il necessario rispetto della disciplina sull’equo compenso.

7. Le ricadute pratiche: verificare scaglione, fasi e riduzioni.

Il rispetto dei minimi richiede innanzitutto una corretta individuazione dello scaglione di valore, delle fasi effettivamente svolte e della disciplina temporalmente applicabile. Una censura generica sull’esiguità delle spese non equivale alla dimostrazione della violazione dei parametri: al riguardo è necessario formulare contestazioni specifiche, riferite alle voci liquidate e al pertinente scaglione. (Cass. 4 dicembre 2025, n. 31680)
Allo stesso tempo, l’inderogabilità del minimo non impone di remunerare attività non compiute. Il principio di correlazione tra compenso e prestazione effettiva resta centrale, così come la necessità di una liquidazione verificabile alla luce dei parametri e degli atti del processo. (Cass. 6 luglio 2025, n. 18389)
Va infine distinta la riduzione del compenso dalla compensazione delle spese tra le parti. Ed invero, il compenso deve essere prima determinato nel rispetto delle soglie applicabili e solo successivamente assoggettato alla percentuale di compensazione: il minor importo dovuto dal soccombente non coincide, in tal caso, con una liquidazione sotto il minimo. (Cass. 22 luglio 2025, n. 20600)

8. Conclusioni.

L’ordinanza n. 25965 del 2026 conferma una regola chiara: la particolare semplicità della controversia può incidere sulla misura del compenso entro i limiti parametrici, ma non autorizza una seconda riduzione sotto i minimi attraverso il richiamo alla legge n. 794 del 1942.
La discrezionalità giudiziale rimane, ma deve esercitarsi entro confini normativamente definiti. Il punto di equilibrio non è l’automatica attribuzione dei valori medi, bensì una liquidazione proporzionata all’attività svolta, verificabile e rispettosa delle soglie inderogabili: condizioni che assicurano prevedibilità delle decisioni e adeguatezza della remunerazione della difesa. (Cass. 6 luglio 2025, n. 18389; Cass. 18 gennaio 2024, n. 1965).

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