1. Premessa e finalità della procedura ex art. 492 bis c.p.c.
La ricerca telematica dei beni da pignorare, disciplinata dall’art. 492 bis c.p.c., è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dei creditori per recuperare i propri crediti, permettendo all’Ufficiale Giudiziario di accedere direttamente alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (Anagrafe Tributaria, INPS, Registro Imprese) per individuare conti correnti, redditi e beni del debitore.
A seguito della riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), la procedura è stata notevolmente snellita, eliminando nella maggior parte dei casi il passaggio autorizzativo in Tribunale.
La funzione pratica dell’istituto è duplice:
- individuare beni o crediti utilmente aggredibili prima di intraprendere un’esecuzione “al buio”;
- orientare la scelta del mezzo esecutivo più efficace (pignoramento mobiliare, presso terzi, ecc.).
2. I presupposti per l’avvio della procedura ex art. 492 bis c.p.c.
2.1. Presupposti ordinari
In via ordinaria, la ricerca può essere richiesta quando il creditore è munito di:
- titolo esecutivo;
- atto di precetto;
- decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c.
L’art. 492 bis c.p.c. prevede infatti che l’istanza non possa essere proposta prima che sia decorso il termine dilatorio dell’art. 482 c.p.c.
2.2. Ipotesi anticipata per pericolo nel ritardo
Prima della notificazione del precetto, oppure prima del decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., la ricerca è possibile solo se vi è pericolo nel ritardo e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede.
3. L’Ufficio giudiziario competente
La competenza è radicata presso l’Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha:
- residenza;
- domicilio;
- dimora;
- sede.
Se l’istanza è anticipata per urgenza, la competenza autorizzatoria appartiene al Presidente del Tribunale del medesimo luogo.
4. Il contenuto necessario dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c.
L’istanza deve contenere almeno:
- l’indicazione del titolo esecutivo;
- gli estremi del precetto;
- i dati identificativi del debitore;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore;
- ai fini dell’art. 547 c.p.c., l’indirizzo PEC del difensore.
4.1. Gli allegati normalmente necessari
Sul piano operativo, è opportuno allegare:
- titolo esecutivo;
- atto di precetto notificato;
- prova della notificazione del precetto;
- eventuale procura alle liti, se non già agli atti;
- documento riepilogativo con i dati identificativi del debitore utili alla ricerca.
Nell’ipotesi di urgenza prima del precetto, l’istanza deve contenere una specifica allegazione del pericolo nel ritardo e chiedere espressamente l’autorizzazione presidenziale.
5. Gli effetti della presentazione dell’istanza sul termine di efficacia del precetto
Dalla proposizione dell’istanza, il termine di efficacia del precetto di cui all’art. 481 c.p.c. rimane sospeso fino a uno dei seguenti eventi:
- comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di mancata esecuzione delle ricerche per difetto dei presupposti;
- rigetto dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale;
- comunicazione del processo verbale delle risultanze della ricerca.
Questo è uno degli effetti più rilevanti della procedura: l’istanza “congela” il decorso del termine di 90 giorni del precetto nei limiti indicati dalla norma.
6. Le banche dati interrogabili ed il contenuto della ricerca
L’Ufficiale Giudiziario accede alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o a quelle cui le stesse possono accedere e, in particolare:
- anagrafe tributaria;
- archivio dei rapporti finanziari;
- pubblico registro automobilistico;
- banche dati degli enti previdenziali.
L’obiettivo è acquisire le informazioni rilevanti per individuare:
- cose mobili;
- crediti;
- rapporti bancari;
- rapporti con datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni, l’Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale con l’indicazione delle banche dati interrogate e delle relative risultanze.
7. I possibili esiti della ricerca
7.1. L’individuazione di beni mobili presso il debitore
Se la ricerca individua cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, l’Ufficiale Giudiziario procede secondo le forme dell’esecuzione mobiliare; se i luoghi sono fuori dal territorio di competenza, viene rilasciata copia autentica del verbale da presentare all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
7.2. L’individuazione di crediti o beni presso terzi
Se la ricerca individua crediti del debitore o cose del debitore nella disponibilità di terzi, l’art. 492 bis c.p.c. coordina la fase di ricerca con il pignoramento presso terzi.
Sul piano pratico:
- l’Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento nelle forme previste dalla disciplina speciale dell’art. 492 bis c.p.c.;
- successivamente, su istanza del creditore, il Giudice fissa l’udienza per l’audizione delle parti, con decreto che deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo, di cui all’art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.
7.3. Pluralità di beni o crediti rinvenuti
Quando sono rinvenuti più crediti o più beni, il creditore deve indicare quali intende sottoporre ad esecuzione. L’art. 155 ter disp. att. c.p.c. stabilisce che, nei casi ivi previsti, l’Ufficiale Giudiziario comunica le risultanze al creditore e il creditore deve indicare i beni da sottoporre ad esecuzione entro dieci giorni, altrimenti la richiesta di pignoramento perde efficacia.
8. Il deposito telematico dell’istanza
Come previsto per la (quasi) totalità degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori, anche il deposito dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. può essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, secondo le regole del PCT.
9. Deposito telematico dell’istanza: passaggi operativi
9.1. Predisposizione dell’atto
Redigere l’istanza in formato testuale, preferibilmente con struttura chiara:
- intestazione dell’ufficio competente;
- generalità del creditore e del debitore;
- indicazione del difensore;
- estremi del titolo esecutivo;
- estremi del precetto e data di notifica;
- richiesta di espletamento della ricerca telematica ex art. 492 bis c.p.c.;
- indicazione di e-mail ordinaria e PEC del difensore.
9.1.1. Formula essenziale dell’istanza
È opportuno inserire una richiesta chiara del seguente tenore:
- che l’Ufficiale Giudiziario proceda alla ricerca telematica dei beni del debitore ex art. 492 bis c.p.c.;
- che, in caso di esito positivo, siano comunicati verbale e risultanze;
- che, nei casi consentiti, si proceda agli adempimenti esecutivi conseguenti.
9.2. Sottoscrizione digitale
L’atto deve essere firmato digitalmente dal difensore. Anche gli allegati che richiedano attestazione o conformità vanno predisposti secondo le regole del deposito telematico.
9.3. Preparazione dei documenti da allegare all’istanza
Allegare in PDF, ordinatamente denominati:
- titolo esecutivo;
- precetto;
- relata/e di notifica;
- eventuale procura;
- eventuali documenti sull’urgenza, se si chiede autorizzazione ante precetto o prima del termine dilatorio.
9.4. Scelta del registro e della tipologia di deposito
Sul piano operativo, il deposito va effettuato nel registro telematico previsto dal singolo Ufficio giudiziario per le istanze presidenziali o UNEP.
Poiché le interfacce PCT possono variare tra uffici, occorre selezionare:
- il Tribunale competente;
- il registro coerente con l’esecuzione forzata;
- se non prevista espressamente, la tipologia di atto più vicina alla funzione dell’istanza (ad es. istanza generica, istanza al presidente, istanza in materia esecutiva), secondo le specifiche del portale o del redattore utilizzato.
9.5. Contributo unificato e diritti
Verificare, in base alla tipologia concreta di istanza e alle prassi dell’Ufficio, se siano richiesti:
- contributo unificato;
- diritti UNEP;
- anticipazioni per accessi o ricerche.
9.6. Invio della busta telematica
Una volta compilati:
- dati della parte;
- dati del difensore;
- oggetto del deposito;
- allegati;
- eventuali note;
si invia a mezzo PEC la busta telematica generata dal redattore atti.
10. Deposito dell’istanza urgente al Presidente del Tribunale
Se si procede prima della notificazione del precetto o prima del decorso del termine dell’art. 482 c.p.c., l’istanza deve essere formulata al Presidente del Tribunale competente e deve esporre in modo specifico:
- il titolo esecutivo;
- le ragioni del credito;
- il pericolo nel ritardo;
- la richiesta di autorizzazione alla ricerca telematica.
In questo caso, il deposito telematico segue la medesima logica operativa sopra indicata, con particolare attenzione alla corretta selezione della tipologia di istanza indirizzata all’Ufficio presidenziale.
11. Guida Pratica: Il deposito telematico dell’istanza con SLpct
Di seguito i passaggi operativi per depositare correttamente l’istanza utilizzando il redattore di atti gratuito SLpct:
- Avvio e Creazione: apri SLpct, seleziona “Nuovo Fascicolo/Nuova Busta” e assegna un nome alla pratica.
- Scelta del Registro: nel campo “Registro”, seleziona la voce “ATTI UNEP”.
- Tipologia atto: seleziona la voce “Estremi per la richiesta di ricerca beni”;
- Selezione dell’Ufficio: indica l’Ufficio UNEP territorialmente competente per l’indagine.
- Codice oggetto: utilizza il codice “401003 – Ricerca telematica dei beni da pignorare ex art 492 bis”.
- Data e Numero autorizzazione: il programma richiede obbligatoriamente l’indicazione della data ed il numero dell’autorizzazione presidenziale, prevista per i soli casi di urgenza, pertanto, al di fuori di questi casi, inserisci la data del deposito ed il numero “00000000”, come numero dell’autorizzazione.
- Rito: nel campo “Rito” digita “VG” e come “Codice Rito” seleziona dal menù a tendina la voce “VOLONTARIA GIURISDIZIONE”.
- Autorità: nel campo “Autorità” digita “Tribunale” o “Corte di Appello”, a seconda dei casi, e come “Codice Autorità” seleziona dal menù a tendina il luogo dove ha sede l’Ufficio competente.
- Inoltro UG: seleziona dal menù a tendina l’Ufficio UNEP territorialmente competente.
- Dati e Anagrafiche: inserisci, nei passaggi successivi, i dati anagrafici (e codici fiscali) del Creditore, dell’Avvocato e del Debitore.
- Dati dell’Esecuzione: compila i campi richiesti relativi al titolo, alla data di notifica del precetto e all’importo intimato.
- Caricamento dei File:
○ Atto Principale: Carica l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. in formato PDF nativo (non scansionato).
○ Allegati: Inserisci il titolo esecutivo, l’atto di precetto, le relative attestazioni di conformità (se estratti dal fascicolo informatico), la visura camerale o il certificato di residenza del debitore, la procura alle liti e le ricevute di versamento di Contributo Unificato e Diritti, qualora richiesti. - Firma e Invio: firma digitalmente l’atto principale (e i file necessari) in formato PAdES o CAdES, chiudi la busta crittografata e procedi con l’invio tramite la tua PEC.
12. Modello di istanza ex art. 492 bis c.p.c.
Di seguito viene proposto un modello di istanza ex art. 492 bis c.p.c.:
UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI […]
richiesta di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c.
Istante la società [il creditore s.r.l.], con sede legale in […], C.F./P.IVA […], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in […], presso lo studio dell’Avv. […] (C.F. […]), che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce a […], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: e-mail ordinaria: [indicare necessariamente]; p.e.c.: [indicare necessariamente]
PREMESSO CHE
- l’istante è creditrice nei confronti del Sig. [debitore], C.F. […], nato a […] il […], residente in […], della somma di € […] (euro […]/00), a titolo di […];
- il titolo esecutivo è costituito da […];
- detto titolo esecutivo è stato notificato al debitore, unitamente all’atto di precetto, a mezzo […], in data […];
- è decorso il termine dilatorio concesso con l’atto di precetto e che il debitore non ha adempiuto al pagamento di quanto dovuto;
Tutto ciò premesso, l’Istante, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, intendendo procedere all’espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore
CHIEDE
che codesto Ufficiale Giudiziario:
- proceda ad effettuare la ricerca dei beni del debitore, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere) menzionate dal predetto art. 492 bis c.p.c.;
- ovvero, in via subordinata, attesti, ai sensi dell’art. 155-quinquies, comma 1, disp. att., c.p.c., che l’accesso diretto alle banche dati in parola non è attuabile.
Allegati:
- Titolo esecutivo;
- Atto di precetto;
- Prova della notificazione;
- [eventuali ulteriori documenti].
Luogo, data
Avv. […]
13. Cosa fare dopo la comunicazione del verbale
All’esito dell’interrogazione delle banche dati, l’Ufficiale Giudiziario comunicherà a mezzo PEC il verbale con i risultati.
È fondamentale ricordare che, in caso di esito positivo (es. rinvenimento di posizioni lavorative attive o conti bancari), il creditore ha 10 giorni di tempo dalla comunicazione per indicare esattamente all’UNEP – mediante compilazione dell’apposito modulo allegato – i beni da sottoporre ad esecuzione.
In mancanza di tempestiva indicazione entro tale termine, l’istanza di pignoramento perde di efficacia.
14. Iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento
Una volta notificato il pignoramento al debitore ed ai terzi, l’Ufficiale Giudiziario restituisce il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente, il quale dovrà provvedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento entro il successivo termine di 30 giorni, decorrenti da tale momento.
Il quarto comma dell’art. 543 c.p.c., infatti, prevede che “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione“.
Successivamente all’iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del creditore, il Giudice dell’esecuzione, ai sensi degli art. 492 bis e 542, ultimo comma, c.p.c., fisserà con decreto un’apposita udienza per l’audizione delle parti, assegnando al creditore procedente un termine perentorio per la notifica del decreto al debitore ed ai terzi.
Nel medesimo decreto è contenuto l’invito ai terzi a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza.
In tale ultimo caso, qualora il terzo non dovesse comparire all’udienza appositamente fissata dal Giudice, ovvero, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il credito pignorato nell’ammontare o nei termini indicati in seno al verbale ex art. 492 bis c.p.c. verrà considerato non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
15. Modello nota di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ex art. 492 bis c.p.c., con contestuale istanza di assegnazione e fissazione udienza
Di seguito viene proposto un modello di atto da utilizzare per l’iscrizione a ruolo del pignoramento ex art. 492 bis c.p.c.:
TRIBUNALE ORDINARIO DI […]
richiesta iscrizione al ruolo di pignoramento presso terzi con contestuale istanza di assegnazione e fissazione udienza
Per la società [il creditore s.r.l.], con sede legale in […], C.F./P.IVA […], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in […], presso lo studio dell’Avv. […] (C.F. […]), che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax: […], oppure al seguente indirizzo p.e.c.: […];
– creditore –
contro
il Sig. [debitore], C.F. […], nato a […] il […], residente in […];
– debitore –
nonché contro
la Banca [terzo pignorato](C.F. […]; P.IVA […]), con sede legale in […], in persona del legale rappresentante p.t.;
– terzo pignorato –
Il sottoscritto procuratore e difensore della società […], come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
CHIEDE
L’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva di cui alla presente nota di iscrizione al ruolo
ATTESTA
La conformità degli originali in suo possesso qui allegati:
✓ Titolo esecutivo, costituito da […];
✓ Atto precetto, notificato al debitore a mezzo […], unitamente al predetto titolo esecutivo, in data […];
✓ Istanza ex art. 492 bis, comma 8, c.p.c., restituita al creditore in data […];
✓ Atto di pignoramento, notificato al debitore il […] ed al terzo il […] e ritirato dall’Ufficiale Giudiziario il […].
DICHIARA
Che il suddetto titolo esecutivo non è stato utilizzato in altra procedura
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 497 c.p.c., l’assegnazione delle somme pignorate
FORMULA ISTANZA
Di fissazione dell’udienza di assegnazione delle somme pignorate precisando il credito come segue:
- […];
- TOTALE: € […] (euro […]/00).
* * *
In ogni caso la creditrice […], come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l’assegnazione a parte creditrice delle somme pignorate ed autorizzare l’emissione di mandato di pagamento.
Con riserva di agire per il recupero delle ulteriori somme in caso di incapienza delle somme pignorate.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge.
* * *
Si allegano:
- titolo esecutivo, costituito da […];
- atto precetto, notificato al debitore, unitamente al titolo esecutivo, in data […];
- p.e.c. di accettazione e consegna, attestanti la notifica al debitore del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;
- Istanza ex art. 492 bis, comma 8, c.p.c., restituita al creditore il […];
- Atto di pignoramento, notificato al debitore il […] ed al terzo il […] e ritirato dall’Ufficiale Giudiziario il […].
Con osservanza.
luogo, data
Avv. […]
15. Errori operativi da evitare
- presentare l’istanza prima del decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c. senza chiedere l’autorizzazione urgente;
- omettere l’indicazione dell’e-mail ordinaria o della PEC del difensore;
- non monitorare la sospensione e la ripresa del termine del precetto;
- non comunicare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario, la scelta dei beni da sottoporre ad esecuzione;
- non iscrivere a ruolo il pignoramento entro trenta giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario;
- omettere di notificare al debitore ed ai terzi il decreto di fissazione di udienza, nel termine perentorio indicato dal Giudice.