DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO, INCAPACITÀ NATURALE DEL LAVORATORE E NUOVO TERMINE “LUNGO” DI 240 GIORNI

1. Premessa

Il presente contributo esamina due rilevantissime pronunce giurisprudenziali, intervenute di recente in materia di rapporti di lavoro e che segnano un passaggio di particolare rilievo nella disciplina dell’impugnazione del licenziamento.

La prima, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 111 del 2025, incide direttamente sull’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, introducendo una tutela speciale per il lavoratore che, al momento della ricezione del licenziamento o durante il decorso del termine di sessanta giorni, versi in stato di incapacità di intendere o di volere (C. Cost., 18/07/2025, n. 111).

La seconda, pronunciata dalle Sezioni Unite civili nel 2026, recepisce e applica il dictum della Consulta, chiarendo il rapporto tra la nuova regola speciale e il tradizionale assetto codicistico fondato sugli artt. 1335, 428 e 2964 c.c. (Cass. Sez. Un., 18/07/2026, n. 23486).

Il valore sistematico di queste decisioni è duplice. Da un lato, esse correggono un evidente squilibrio di tutela, che rischiava di rendere puramente teorico il diritto di reazione del lavoratore incapace. Dall’altro, evitano che la correzione travolga la funzione ordinante della decadenza e il principio di certezza dei rapporti giuridici, che continua a presidiare la materia.

2. Il quadro normativo di partenza: l’art. 6, l. n. 604/1966

L’art. 6 della l. n. 604/1966 prevede una struttura decadenziale a doppio stadio.

In base al primo comma, il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, anche con atto stragiudiziale idoneo a manifestare la volontà del lavoratore di contestare il recesso.

Il secondo comma richiede poi che tale impugnazione sia seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale oppure dalla comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

La giurisprudenza di legittimità, prima dell’intervento della Corte costituzionale, qualificava costantemente questi termini come decadenziali, con le conseguenze tipiche fissate dall’art. 2964 c.c.: nessuna sospensione né interruzione, salvo espressa previsione legislativa.

In parallelo, l’efficacia della comunicazione di licenziamento era ricondotta alla disciplina generale degli atti recettizi: ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione si reputa conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia.

Su questo impianto si era consolidata la tesi per cui l’incapacità naturale del destinatario non rilevava: ciò che contava era la conoscibilità oggettiva dell’atto, non la capacità soggettiva del lavoratore di comprenderne il contenuto e di autodeterminarsi conseguentemente.

3. Il problema: quando la decadenza diventa ostacolo all’accesso alla tutela

Il caso da cui origina il giudizio costituzionale è emblematico. La lavoratrice sosteneva di essere stata, nel periodo utile per impugnare il licenziamento, affetta da un grave stato psicopatologico tale da impedirle una volontà cosciente e la comprensione del significato dell’atto ricevuto.

La Corte d’appello aveva però ritenuto irrilevante tale condizione, considerando spirato il termine di sessanta giorni.

Qui emerge la frizione tra due esigenze entrambe ordinariamente meritevoli:

  • da un lato, la certezza dei rapporti giuridici e l’interesse datoriale alla stabilizzazione rapida degli effetti del recesso;
  • dall’altro, il diritto del lavoratore a reagire al licenziamento, che coinvolge il diritto al lavoro, la tutela del lavoro e il diritto di azione.

La rigidità del modello tradizionale produceva infatti un esito difficilmente conciliabile con il sistema costituzionale: il lavoratore incapace, proprio per effetto della patologia che lo colpisce, poteva perdere definitivamente la possibilità di far accertare l’illegittimità del licenziamento, senza che l’ordinamento offrisse un rimedio recuperatorio specifico.

4. La scelta della Corte costituzionale: tutela del lavoratore fragile senza dissolvere la decadenza

La Corte costituzionale individua con nettezza il vulnus.

Secondo la sentenza n. 111/2025, l’art. 6, primo comma, l. n. 604/1966 è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non prevede che, se il lavoratore versa in condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine di sessanta giorni, non opera l’onere della previa impugnazione stragiudiziale.

La Consulta, tuttavia, non accoglie il rimedio auspicato dal giudice rimettente, che chiedeva di far decorrere il termine non dalla ricezione dell’atto, ma dalla cessazione dello stato di incapacità.

Una simile soluzione, osserva la Corte, introdurrebbe un fattore di forte aleatorietà, con possibile “dilatazione indefinita” del termine e sacrificio eccessivo delle esigenze di affidamento e certezza sottese alla decadenza.

La tecnica decisoria prescelta è diversa e più equilibrata: il lavoratore incapace viene esonerato dall’onere del passaggio stragiudiziale entro 60 giorni, ma rimane soggetto a un termine massimo fisso di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, entro cui deve proporre l’impugnazione giudiziale, anche cautelare, oppure attivare conciliazione o arbitrato.

La soluzione è raffinata sotto il profilo sistematico, perché:

  • non altera l’art. 1335 c.c., che continua a regolare la conoscenza legale dell’atto recettizio;
  • non converte la decadenza in prescrizione, né introduce una sospensione ancorata a vicende soggettive potenzialmente indefinite;
  • preserva uno sbarramento finale certo e predeterminato, compatibile con la funzione acceleratoria dell’art. 6.

5. L’art. 1335 c.c. resta intatto: il cuore del chiarimento delle Sezioni Unite

La successiva sentenza delle Sezioni Unite del 2026 riveste un ruolo decisivo perché scioglie il dubbio interpretativo rimasto sullo sfondo: lo stato di incapacità naturale può incidere sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.?

La risposta è negativa.

Le Sezioni Unite affermano che l’art. 1335 c.c. esprime una nozione di conoscenza legale, non naturalistica. La norma equipara giuridicamente la conoscenza alla conoscibilità e collega quest’ultima a un fatto oggettivo: l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario.

La prova contraria ammessa dall’art. 1335 c.c. riguarda quindi impedimenti esterni e oggettivi che escludano la conoscibilità dell’atto, non condizioni soggettive del destinatario quali l’incapacità di comprenderne il valore.

Questo è forse il passaggio teoricamente più importante dell’intera vicenda: la tutela del lavoratore incapace non nasce da una reinterpretazione “umanizzante” dell’art. 1335 c.c., bensì da una deroga speciale sul terreno dell’art. 6 l. n. 604/1966.

La distinzione non è formale, ma sostanziale. Se si fosse fatto leva sull’art. 1335 c.c., la rilevanza dell’incapacità naturale avrebbe potuto propagarsi all’intero universo degli atti recettizi, destabilizzando l’equilibrio generale dei rapporti obbligatori e contrattuali. Le Sezioni Unite evitano questo effetto espansivo, confinando la tutela al settore in cui il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti è massimo: quello del licenziamento.

6. Il mancato utilizzo dell’art. 428 c.c.

Le due sentenze escludono altresì che la protezione del lavoratore incapace possa essere ricavata dall’art. 428 c.c.

La disposizione, infatti, riguarda gli atti compiuti dalla persona incapace e non si presta ad essere estesa ai comportamenti omissivi, cioè al mancato esercizio di un diritto nel termine di legge.

Anche qui il dato ha portata sistematica.

L’inerzia del lavoratore che non impugna il licenziamento, pur se causalmente determinata dallo stato patologico, non può essere “annullata” come se fosse un negozio o un atto unilaterale viziato. La tutela va costruita non sul piano dell’invalidità dell’omissione, ma su quello della conformazione legale del termine decadenziale.

7. I parametri costituzionali valorizzati dalla Consulta

La sentenza n. 111/2025 merita attenzione anche per il modo in cui compone i parametri costituzionali.

7.1. Art. 24 Cost.: effettività dell’accesso alla giustizia

Il punto centrale è che il termine di sessanta giorni, pur normalmente congruo, diventa un ostacolo irragionevole quando il lavoratore non è concretamente in grado di comprendere la portata dell’atto e di attivarsi.

In tale contesto, il diritto di azione non è semplicemente limitato: rischia di essere neutralizzato.

7.2. Artt. 4 e 35 Cost.: lavoro come diritto fondamentale e bene costituzionalmente protetto

La Corte sottolinea che il licenziamento incide su diritti fondamentali della persona e che la perdita del rimedio processuale si traduce nella perdita della possibilità di “non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”.

Il ragionamento è rilevante perché conferma una linea giurisprudenziale ormai consolidata: il diritto del lavoro non può essere governato solo con categorie contrattualistiche neutre, senza considerare il coinvolgimento della persona del lavoratore.

7.3. Art. 3 Cost.: ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale

La disciplina previgente trattava allo stesso modo il lavoratore pienamente capace e quello incapace di intendere e di volere. La Corte giudica irragionevole questa equiparazione, poiché fa gravare il medesimo onere su situazioni soggettive radicalmente diverse.

E si coglie, sullo sfondo, anche la dimensione dell’art. 3, secondo comma, Cost.: rimuovere ostacoli che, in concreto, impediscono alle persone fragili il pieno esercizio dei loro diritti.

8. La nuova regola operativa dopo le due sentenze

Dal combinato disposto delle due decisioni emerge oggi una disciplina più articolata.

8.1. Regola ordinaria

Se non vi è incapacità naturale rilevante, resta fermo il modello ordinario:

  • 60 giorni per l’impugnazione, anche stragiudiziale;
  • 180 giorni successivi per il deposito del ricorso o l’attivazione della procedura conciliativa/arbitrale.

8.2. Regola speciale in caso di incapacità naturale

Se, invece, il lavoratore versa in condizione di incapacità di intendere o di volere:

  • al momento della ricezione del licenziamento, oppure
  • in pendenza del termine di 60 giorni,

non è necessario l’atto di previa impugnazione stragiudiziale e il licenziamento può essere impugnato direttamente con ricorso giudiziale, anche cautelare, o con richiesta di conciliazione/arbitrato entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione.

8.3. Prova della condizione

La Consulta parla di lavoratore che “versi in condizione di incapacità di intendere o di volere”.

Ne consegue che la questione sarà eminentemente probatoria: serviranno elementi idonei a dimostrare non un mero disagio psichico, ma una compromissione della capacità di comprendere l’atto e di attivarsi. La vicenda concreta decisa dalle pronunce allegate mostra la centralità delle consulenze medico-legali e della documentazione sanitaria e processuale.

9. La decisione delle Sezioni Unite nel caso concreto: principio favorevole, esito sfavorevole

Paradossalmente, la lavoratrice da cui è nata la svolta giurisprudenziale non ottiene un esito utile nel giudizio di cassazione.

Le Sezioni Unite rilevano infatti che, pur applicando il nuovo regime costituzionalmente corretto, l’impugnazione giudiziale era stata proposta oltre il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento; di conseguenza, il ricorso viene rigettato, sia pure con diversa motivazione rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

Questo passaggio conferma che la sentenza della Consulta non ha creato una tutela senza limiti, ma una tutela forte e insieme circoscritta.

L’ordinamento rinuncia al filtro stragiudiziale dei 60 giorni per il lavoratore incapace, ma non rinuncia all’idea che il contenzioso sul licenziamento debba emergere entro un perimetro temporale certo.

10. Le principali ricadute applicative

10.1. Centralità della data di ricezione

Anche nel nuovo assetto, la data di ricezione del licenziamento resta il punto fermo iniziale.

Il termine di 240 giorni decorre comunque da quel momento.

Dunque, l’intervento correttivo non elimina il rilievo della ricezione; elimina solo, in presenza di incapacità, l’onere di compiere il primo atto entro i 60 giorni.

10.2. Continuità del principio di certezza

Le Sezioni Unite insistono nel dire che l’art. 1335 c.c. e la logica della decadenza non vengono sovvertiti.

Sul piano pratico, ciò rende la soluzione più governabile: il datore di lavoro sa che, anche nei casi patologici, esiste un limite finale certo.

10.3. Rilevanza del profilo sanitario in chiave processuale

L’accertamento dell’incapacità naturale assume ora un rilievo diretto nella gestione delle controversie sul licenziamento.

Ciò comporterà:

  • maggiore attenzione alle allegazioni sanitarie;
  • possibile incremento delle consulenze tecniche;
  • centralità della verifica cronologica tra stato patologico e decorso del termine di 60 giorni.

10.4. Effetti oltre il caso del licenziamento?

Le Sezioni Unite mostrano prudenza. La regola speciale nasce dall’illegittimità costituzionale dell’art. 6 l. n. 604/1966 e non da una reinterpretazione generale dell’art. 1335 c.c.

Pertanto, l’estensione automatica ad altre decadenze lavoristiche non è scontata. Tuttavia, il ragionamento della Consulta potrebbe alimentare nuove questioni di costituzionalità ove altre discipline decadenziali producano analoghi effetti preclusivi su soggetti incapaci.

11. Questioni aperte

Le decisioni chiariscono molto, ma non tutto.

11.1. Intensità dell’incapacità richiesta

La formula utilizzata — “incapacità di intendere o di volere” — richiama una nozione giuridica intensa.

Resta da vedere quanto rigorosa sarà la giurisprudenza di merito nel distinguere tra incapacità vera e propria e mere situazioni di sofferenza psichica, stress, depressione o fragilità non invalidanti.

11.2. Incapacità solo parziale o intermittente

La Consulta considera sia l’incapacità esistente al momento della ricezione, sia quella insorta in pendenza del termine.

Non è però ancora definito come valutare situazioni intermittenti o parziali, in cui la compromissione non copra l’intero arco dei 60 giorni o non sia assoluta. È plausibile che il discrimine venga individuato nella concreta idoneità della condizione a impedire un’attivazione consapevole.

11.3. Coordinamento con altre discipline speciali

La vicenda lascia intravedere possibili riflessi anche su altre impugnative soggette a termini brevi nel diritto del lavoro.

Le Sezioni Unite, però, hanno volutamente evitato una lettura generale, confinando la risposta nel perimetro normativo e costituzionale proprio dell’art. 6 l. n. 604/1966.

12. Valutazione complessiva

Le sentenze in esame realizzano un equilibrio convincente tra protezione della persona e certezza dei rapporti.

La Corte costituzionale riconosce che il termine breve di 60 giorni può risultare incompatibile con la condizione del lavoratore incapace e, dunque, lesivo dell’effettività della tutela.

Le Sezioni Unite, dal canto loro, impediscono che questa esigenza correttiva si trasformi in una torsione dell’intero sistema degli atti recettizi, mantenendo ferma la struttura oggettiva dell’art. 1335 c.c.

Il risultato è una soluzione selettiva e calibrata:

  • si tutela il lavoratore realmente incapace;
  • si preserva il carattere perentorio della decadenza;
  • si evita l’incertezza di un dies a quo mobile legato alla cessazione della patologia;
  • si introduce un termine finale certo di 240 giorni.

Sotto questo profilo, il nuovo assetto appare coerente con un diritto del lavoro costituzionalmente orientato ma non disancorato dalle esigenze di affidamento.

13. Conclusioni

Le due pronunce segnano un punto fermo: nel sistema dell’impugnazione del licenziamento, l’incapacità naturale del lavoratore non incide sulla conoscenza legale dell’atto, ma incide sulla struttura dell’onere decadenziale.

È qui la vera novità.

Il lavoratore incapace non può più essere dichiarato decaduto per non avere formulato una tempestiva impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni, se la sua condizione gli impediva di comprendere il licenziamento e di reagire.

Ma, al tempo stesso, la contestazione del recesso resta assoggettata a un limite massimo di 240 giorni dalla ricezione, così da non compromettere la funzione acceleratoria e stabilizzatrice dell’art. 6 l. n. 604/1966.

Si tratta di un intervento destinato a incidere in profondità sulla prassi del contenzioso lavoristico: non solo perché amplia la tutela del lavoratore fragile, ma perché chiarisce con precisione il punto in cui il sistema deve flettersi davanti alla Costituzione, senza per questo cessare di essere un sistema di termini certi.

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