Eredità senza testamento: come si divide il patrimonio tra gli eredi

Quando una persona viene a mancare senza aver redatto un testamento valido — o qualora il testamento disponga solo di una parte dei beni — si apre la cosiddetta successione legittima (o ab intestato). Nel nostro ordinamento, infatti, l’eredità si devolve per legge o per testamento, e si fa luogo alla successione legittima ogniqualvolta manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria (art. 457 c.c.).

In assenza di disposizioni di ultima volontà, è il Codice Civile a stabilire chi sono i soggetti chiamati a subentrare nel patrimonio del defunto (de cuius) e in quali proporzioni. Comprendere le regole che governano la ripartizione delle quote e il successivo scioglimento della comunione ereditaria è fondamentale per gestire correttamente il passaggio generazionale ed evitare l’insorgere di contenziosi familiari.

1. Chi sono gli eredi per legge: le categorie dei successibili

Il principio cardine della successione legittima è la tutela dei vincoli familiari più stretti. L’art. 565 c.c. individua espressamente le categorie dei successibili, stabilendo che l’eredità si devolve al coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e, infine, allo Stato, secondo un preciso ordine che vede i parenti più prossimi escludere quelli più remoti.

Un ruolo centrale è rivestito dai figli (senza alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi) e dal coniuge superstite: la presenza dei discendenti, infatti, esclude dalla successione sia gli ascendenti (genitori, nonni) sia i collaterali (fratelli, sorelle, nipoti).

2. Le quote nella successione legittima: i casi principali

Le quote di eredità variano in base ai familiari superstiti che concorrono alla successione:

Coniuge e figli (art. 581 c.c.):

  • se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, il patrimonio si divide in parti uguali: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio;
  • se il defunto lascia il coniuge e due o più figli, al coniuge spetta 1/3 dell’eredità, mentre ai figli spettano complessivamente i restanti 2/3, da dividersi in parti uguali tra loro.

Solo figli (art. 566 c.c.): se non vi è il coniuge superstite, i figli succedono al genitore in parti uguali tra loro.

Solo coniuge (art. 583 c.c.): in mancanza di figli, di ascendenti e di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità. Se invece il coniuge concorre con ascendenti e/o con fratelli e sorelle del defunto (in assenza di figli), al coniuge sono devoluti i 2/3 dell’eredità, mentre il restante 1/3 va agli ascendenti e ai fratelli/sorelle.

Notevole importanza riveste lo status coniugale al momento del decesso: il coniuge divorziato perde i diritti successori, così come il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (mentre il coniuge separato senza addebito conserva i medesimi diritti del coniuge non separato). (Cass., 7 marzo 2016, n. 4445)

Assenza di coniuge e di figli (artt. 568 – 572 c.c.):

  • se il defunto muore senza lasciare prole né coniuge, né fratelli o sorelle (o loro discendenti), succedono i genitori in parti uguali o il genitore superstite per l’intero (art. 568 c.c.); in mancanza anche dei genitori, succedono gli ulteriori ascendenti per metà nella linea paterna e per metà nella linea materna (art. 569 c.c.);
  • se non vi sono né prole, né coniuge, né genitori o altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (i fratelli unilaterali conseguono tuttavia la metà della quota che spetta ai fratelli germani, ex art. 570 c.c.);
  • se i genitori (o uno di essi) concorrono con fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi, purché la quota spettante ai genitori (o a uno di essi) non sia in nessun caso inferiore alla metà dell’asse (art. 571 c.c.);
  • in mancanza di tutte le categorie sopra indicate, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea, fino al sesto grado (art. 572 c.c.). Oltre il sesto grado, in assenza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.

Qualora uno dei chiamati non possa o non voglia accettare l’eredità (ad esempio per premorienza o per rinuncia), la sua quota si devolve per rappresentazione in favore dei suoi discendenti (se si tratta di figlio o fratello/sorella del defunto), oppure, in mancanza dei presupposti della rappresentazione, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante ai sensi dell’art. 522 c.c.

3. Il diritto di abitazione del coniuge superstite

Un aspetto di fondamentale rilievo pratico nella divisione dell’eredità senza testamento riguarda la sorte dell’immobile familiare. Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., al coniuge superstite — anche quando concorra con altri chiamati — sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (Cass. SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4847; Cass., 1 marzo 2021, n. 5564).

Sebbene tale norma sia collocata nell’ambito della disciplina dei legittimari, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha chiarito in modo definitivo che tali diritti (qualificati come legati ex lege, che si acquistano automaticamente al momento dell’apertura della successione) spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima e si aggiungono alla quota ereditaria a lui spettante per legge (Cass. SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4847; Cass., 01 marzo 2021, n. 5564).

Sul piano operativo, ciò comporta che, prima di dividere il patrimonio tra tutti i coeredi secondo le quote di legge, occorre stralciare dall’asse ereditario il valore capitale del diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge: la divisione tra tutti gli eredi avverrà dunque sulla massa ereditaria decurtata di tale valore, comprendendo il valore della sola nuda proprietà della casa familiare e dei relativi arredi (Cass. SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4847).

4. Successione legittima e tutela dei legittimari: attenzione alle donazioni in vita

Nel linguaggio comune si tende spesso a confondere la “successione legittima” (che opera in assenza di testamento) con la tutela dei legittimari (o successione necessaria, artt. 536 ss. c.c.). I legittimari sono i congiunti più stretti del defunto — coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti — ai quali la legge riserva in ogni caso una quota intangibile del patrimonio (la cosiddetta quota di legittima o di riserva), ponendo un limite alla libertà del defunto di disporre dei propri beni per testamento o per donazione.

La disciplina a tutela dei legittimari può tuttavia entrare in gioco anche quando non c’è un testamento, qualora il de cuius abbia effettuato in vita donazioni (dirette o indirette) in favore di terzi o di alcuni coeredi. In tali ipotesi:

  • qualora i beni rimasti nel patrimonio al momento della morte (relictum) non siano sufficienti a soddisfare la quota riservata dalla legge ai legittimari, questi ultimi possono verificare la consistenza dell’intera massa attraverso la cosiddetta riunione fittizia (art. 556 c.c.), sommando al valore dei beni relitti (al netto dei debiti) il valore dei beni donati in vita (donatum) (Cass., 7 marzo 2016, n. 4445);
  • inoltre, nel concorso di legittimari con altri eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti necessari per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali devono però imputare alla propria quota quanto hanno già ricevuto dal defunto a titolo di donazione o di legato (art. 553 c.c.).

5. Dalla comunione ereditaria alla divisione dei beni

Con l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, qualora vi siano più eredi, tra gli stessi sorge automaticamente una comunione ereditaria. In questa fase iniziale, gli eredi subentrano nell’intero patrimonio del defunto (in universum ius defuncti) in modo indistinto: ciascun coerede non è proprietario esclusivo di singoli beni specifici, ma è contitolare di una quota ideale (pars quota) sull’intera massa ereditaria.

Per trasformare tale quota astratta in una porzione concreta di beni in proprietà esclusiva (pars quanta, cosiddetto apporzionamento), è necessario procedere allo scioglimento della comunione ereditaria attraverso la divisione.

Nel caso in cui il defunto abbia fatto donazioni in vita al coniuge o ai discendenti, prima di formare le porzioni occorre tenere conto dell’istituto della collazione (artt. 737 ss. c.c.): salvo che il defunto li abbia espressamente dispensati, i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, affinché tali liberalità siano conteggiate come anticipazione sulla quota ereditaria e sia garantita la parità di trattamento nella formazione delle porzioni.

La divisione può avvenire attraverso due modalità:

Divisione contrattuale (o amichevole): tutti i coeredi, all’unanimità, raggiungono un accordo sul valore dei beni e sull’assegnazione degli stessi (eventualmente compensando le differenze di valore tra i lotti mediante conguagli in denaro), stipulando un apposito contratto di divisione (con atto notarile in presenza di beni immobili).

Divisione giudiziale: qualora non sia possibile raggiungere un accordo unanime sulla stima del patrimonio, sulla collazione delle donazioni o sull’assegnazione dei cespiti, ciascun coerede può sempre domandare al Tribunale lo scioglimento della comunione (previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione civile). In sede giudiziale, qualora il patrimonio comprenda immobili non comodamente divisibili in natura, gli stessi potranno essere attribuiti per intero nella porzione di uno o più coeredi (con addebito dell’eccedenza e obbligo di conguaglio a favore degli altri), oppure, in mancanza di richieste di attribuzione, venduti all’incanto con ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote di legge (art. 720 c.c.).

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